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Contro la discriminazione nei posti di lavoro

Sul Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Il decreto reca "le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’ orientamento sessuale", con specifico riferimento: all’ accesso alla occupazione e al lavoro compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; all’occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento.

Lo stesso decreto afferma che: "nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’ attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione"... "quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’ orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima".

Si provi a rileggere la norma in positivo: possono essere discriminati, con specifico riferimento all’accesso al lavoro, alla retribuzione ed alle condizioni di licenziamento, coloro che hanno particolari convinzioni personali, religiose o orientamenti sessuali, quando per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene esplicitata il non averle sia requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa.

Chiaro che letto sotto questo profilo, il decreto acquista tutto un altro sapore, e suscita preoccupazioni soprattutto per il riferimento alle opinioni personali; per esempio potrebbe essere precluso l’accesso al lavoro presso un’agenzia interinale a chi è fermamente contrario al lavoro precario; potrebbe essere giustificato il licenziamento di un lavoratore ambientalista presso un’industria inquinante, potrebbe essere giustificato il fatto che sia pagato meno degli altri il lavoratore di una fabbrica che sveli che la medesima produce, oltre a prodotti per neonati, anche bombe atomiche in un "contesto" in cui vi sia una forte opposizione alla produzioni di armi.

La norma appare in contrasto con l’articolo 3 della costituzione che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; parimenti, la norma appare in contrasto con l’articolo 21 che sancisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero; infatti difficilmente un lavoratore sarà invogliato a manifestare il proprio pensiero se poi deve sopportare pesanti conseguenze in termini di qualità della vita.

Infine il decreto ha il sapore di un chiaro arretramento a fronte dell’articolo 15 dello statuto dei lavoratori che dichiara la nullità di qualsiasi patto o atto diretto alla discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso o sindacale.

Lasciata da parte la questione relativa alle opinioni personali, si può pensare che qualcuno possa essere discriminato perché miope, che potrebbe essere vietato il lavoro presso un parrucchiere femminile a maschi non omosessuali, che potrebbe essere pagato di meno, in una agenzia di facchini, un dipendente più debole di altri.

Può essere che le situazioni appena descritte siano paradossali, ma sono state riportate perchè si ritiene che il decreto possa spalancare la porta ad abusi che il mero riferimento alla norma costituzionale fino ad oggi escludeva.

 

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9 agosto 2003 - Comunicato stampa della CUB sul diritto di sciopero

"Con una nota inviata ai segretari generali delle sette maggiori confederazioni sindacali del Paese"... "il Presidente della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero, Martone, fa sapere che intende regolamentare anche lo sciopero generale e che il 10 settembre p.v. sottoporrà una delibera di 6 articoli alla definitiva approvazione della Commissione"....

"Martone si arroga il diritto di individuare quali Confederazioni ‘dotate trasversalmente di diffusa rappresentanza’ possano indire lo sciopero generale"....

"Poi si arriva a pretendere che le Organizzazioni sindacali di categoria facciano seguire una propria proclamazione di sciopero a quella confederale e che l'una e l'altra debbano rispettare i termini di preavviso"..."anche se, bontà loro, viene esclusa la procedura di conciliazione.

Ma dove il Presidente Martone dà il meglio di se è nell'art.6, comma b, laddove si specifica che in caso di rarefazione oggettiva - intervallo minimo tra una proclamazione e l'altra nello stesso settore da parte di diverse organizzazioni - la Commissione si riserva di valutare se si realizzi o meno una compromissione della continuità dei servizi pubblici essenziali ricadenti sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d'utenza"...

"La Cub nel denunciare questo ulteriore attacco alla libertà di sciopero, indice una manifestazione presso la sede della Commissione di garanzia in Via Po a Roma per il prossimo 10 settembre e invita tutte le forze sindacali e sociali a unirsi a questa protesta".

 

 

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